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CNQ -
STATUTO |
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| ART.
1 - COSTITUZIONE -
E' costituita, con sede in Roma, via Tiburtina n.965, l'Associazione
Professionale dei Quadri dipendenti della Società Nuova Telespazio
S.p.A. riconosciuti tali a norma degli artt.4 e 38 del Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro(CCNL) della Telespazio firmato in data
24 luglio 1992 ed in ottemperanza ai disposti dell'art.2 della Legge
190/1985 del 13 maggio 1985 con la denominazione di “Coordinamento
Nazionale Quadri Nuova Telespazio” in sigla CNQ NTPZ. L'Associazione ha
durata illimitata. ART. 2- SCOPI - L'Associazione, che non ha scopo di lucro, si prefigge di: - attivare
e realizzare un costante processo informativo nei confronti dei propri
associati su tutte le tematiche relative alla categoria; - ricercare spazi decisionali e riconoscimento del ruolo attraverso il coinvolgimento della categoria, con spirito di concreta collaborazione in tutti i processi di ristrutturazione, mobilità, formazione, iter di carriera, retribuzione, anche al fine di meglio contribuire alreale miglioramento organizzativo e produttivo dell'Azienda; - rappresentare e farsi portavoce sul piano giuridico, legislativo e sociale, dei problemi inerenti all'attività dei quadri, rappresentarli in ogni sede, sia individualmente che collettivamente, fornendo loro assistenza e consulenza; - ricercare e promuovere, in un ottica di unitarietà ed in linea con la naturale evoluzione storica della categoria e della sua rappresentatività, intese a forme maggiori e più incisive aggregazioni con le altre Associazioni simili per intenti e obbiettivi. ART. 3 - SOCI – Possono far parte del " Coordinamento Nazionale Quadri della Nuova Telespazio , in sigla CNQ NTPZ, i lavoratori della Società Nuova Telespazio inquadrati nella categoria Quadri a norma dell'art.2 della legge 190/85 nonché quei lavoratori equiparati tali in forza del Contratto Collettivo di Lavoro. L'iscrizione all'Associazione è compatibile con l'iscrizione ai Partiti politici ed ad Organizzazioni sindacali. L'Assemblea ordinaria può deliberare l'ampliamento dell’associazione ad altre categorie di lavoratori della Nuova Telespazio. Si diventa Soci mediante la sottoscrizione della scheda di adesione ed il versamento della quota associativa. L'iscrizione ha validità fino a revoca scritta da parte dell'Associato. ART. 4 - QUOTA ASSOCIATIVA - La quota associativa mensile è fissata dal Comitato Direttivo e può essere variata annualmente dallo stesso. ART. 5 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE - Sono organi dell'Associazione: - Il Comitato Direttivo; ART. 6 - ASSEMBLEA NAZIONALE DEI SOCI - L'Assemblea è il massimo organo dell'Associazione ed è costituita da tutti i Soci regolarmente iscritti. L'Assemblea è convocata in forma plenaria dal Presidente o dal Vice Presidente, o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione ed in tutte le strutture della Nuova Telespazio almeno otto giorni prima della data stabilita o con raccomandata ai soci, negli stessi termini. La comunicazione dovrà contenere l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della prima e seconda convocazione. L'Assemblea ha la responsabilità di indicare le linee programmatiche delle politiche e dei programmi dell'Associazione nei confronti dell'Azienda, delle Organizzazioni Sindacali e ditutte le altre istituzioni interne ed esterne dell'Azienda; approva i bilanci, modifica lo Statuto in sede di assemblea straordinaria. L'Assemblea può revocare il mandato al Presidente, al Comitato Direttivo o a parte di esso. Per la convocazione dell'Assemblea, riunita in seduta straordinaria, tramite il Comitato Direttivo occorre la richiesta scritta e motivata della maggioranza semplice degli iscritti aventi diritto al voto. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie e sulla revoca dei membri del Comitato Direttivo e dovrà essere convocata entro 30(trenta) giorni dalla richiesta; sarà validamente costituita con la presenza anche per delega, limitatamente a tre per socio presente, della metà più uno dei soci aventi diritto di voto e delibererà validamente con voto palese a maggioranza dei due terzi dei presenti, non contando le astensioni. ART. 7- COMITATO DIRETTIVO - E' costituito da dieci membri, compreso il Presidente, così suddivisi: - uno in rappresentanza di ognuna delle cinque sedi più rappresentative in base al numero degli iscritti;- i restanti membri, in numero di cinque, o maggiore qualora non si possa procedere per qualunque motivo alla nomina di tutti i cinque membri di cui al precedente punto, saranno eletti in proporzione agli iscritti di ciascuna sede.E l’organo dell'Associazione responsabile dell'attuazione delle linee programmatiche e dei deliberata dell'Assemblea nazionale che saranno espletate, nei rapporti con terzi, dal Presidente. Si riunisce entro 15(quindici) giorni dall'elezione avvenuta in Assemblea nazionale presenti almeno i 6/10(sei decimi) dei propri componenti. A maggioranza semplice nomina al suo interno il Vice Presidente ed il Tesoriere. Provvede alla sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo che dovessero cessare per dimissioni od altra causa con il primo dei non eletti per ogni sede ed in caso di indisponibilità di quest'ultimo con altro candidato indicato dagli iscritti della sede dandone tempestivamente comunicazione ai soci. Ha il compito di esaminare i conti, le scritture contabili ed i giustificativi, accertandone la rispondenza del rendiconto annuale elaborato dal tesoriere riferendone annualmente con relazione scritta all'Assemblea Nazionale. Ha il compito di dirimere le controversie che dovessero insorgere all'interno dell'Associazione salvo il disposto art.24 C.C. Nell'interesse dell'Associazione può assegnare ai soci, o a terzi, incarichi non previsti dal presente Statuto definendone i compiti e la durata.Le delibere vengono assunte, e sono valide a maggioranza semplice, non contando le astensioni, presenti, anche per delega, almeno 6(sei) membri del Comitato Direttivo; in caso di parità dei voti favorevoli e dei contrari prevale il voto del Presidente o dei suo sostituto. In caso di dimissioni del Presidente il Comitato Direttivo convocherà l'Assemblea nazionale dei soci entro 30(trenta) giorni dalla presentazione delle stesse. ART. 8 - IL PRESIDENTE - E' il rappresentante legale dell'Associazione e rappresenta l'associazione nei confronti dei terzi. Ha la responsabilità della corretta e totale applicazione delle norme statutarie. Convoca e presiede le riunioni del Comitato Direttivo e le assemblee dei soci. Viene sostituito in caso di impedimento momentaneo per delega dallo stesso attribuita, dal Vice Presidente. Ciascun elettore potrà, esprimere tre preferenze. Per ciascuna delle sedi risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze e fra questi, con successiva votazione dell'Assemblea, verrà eletto il Presidente. In caso di parità prevarrà la maggiore anzianità di iscrizione all'associazione. Il Comitato Direttivo uscente, 60(sessanta) giorni prima della scadenza del mandato, fissa la data dell'Assemblea Nazionale e delle votazioni nominando il comitato elettorale che sarà costituito da tre membri esterni al Comitato Direttivo. Al comitato elettorale dovranno pervenire per iscritto le candidature almeno 15(quindici) giorni prima della scadenza del mandato. ART. 10 - AMMINISTRAZIONE DEI FONDI - I fondi dell'Associazione sono affidati al tesoriere che li gestisce a nome e per conto dell'Associazione a mezzo conto corrente bancario acceso su una o più banche scelte dal Comitato Direttivo. Il tesoriere provvede agli incassi, effettua i pagamenti, rilascia quietanze, predispone il Bilancio. Effettua le operazioni di pagamento a firma congiunta con il Presidente o il suo Vice. Il Tesoriere provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, le quali ultime dovranno essere disposte con firma abbinate del Tesoriere e del Presidente. Quanto innanzi è valido anche per l'accensione dei conti presso banche. Il Tesoriere cura la tenuta della contabilità e fornisce al Comitato Direttivo i dati per la formazione dei bilanci. Ha in custodia i beni dell'Associazione. ART. 11 – PATRIMONIO - Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai proventi delle quote associative, dai beni immobili e mobili di proprietà dell'Associazione; contributi, erogazioni e lasciti diversi; proventi e premi rinvenienti da manifestazioni e gestioni interne; elargizioni e sussidi di privati ed Enti, nonché dai beni mobili ed immobili che dovessero essere acquisiti a qualunque titolo dall'Associazione. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sarà ridistribuito in parti uguali ai soci. ART. 12 - DISPOSIZIONI DI LEGGE - Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge vigenti. |
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