REGIONE FRIULI
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LEGGE REGIONALE 8 aprile 2005, n. 7.
Interventi regionali per l’informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori
dalle molestie morali e psico-fisiche nell’ambiente di lavoro.

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga la seguente legge:

Art. 1
(Finalità)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, secondo i principi enunciati negli articoli 2, 3, 4, 32, 35, 37 e 41 della
Costituzione, persegue lo sviluppo della cultura del rispetto dei diritti della persona e la tutela della sua integrità
psico-fisica, il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni sociali nell’ambiente di lavoro e il
contrasto dell’esclusione sociale.
2. Ai sensi dell’articolo 5 dello Statuto speciale e dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, con
la presente legge la Regione intende contribuire ad accrescere la conoscenza del fenomeno delle molestie morali
e psico-fisiche nell’ambiente di lavoro, denominato fattispecie di «mobbing», a ridurne l’incidenza e la
frequenza, e a promuovere iniziative di prevenzione e di sostegno a favore delle lavoratrici e dei lavoratori
che si ritengono colpiti da azioni e comportamenti discriminatori e vessatori protratti nel tempo.

Art. 2
(Progetti contro le molestie morali e psico-fisiche sul posto di lavoro)
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, l’Amministrazione regionale promuove la realizzazione di progetti
contro le molestie morali e psico-fisiche sul posto di lavoro che possono essere presentati da:
a) Enti locali, singoli o associati, anche in convenzione con associazioni di volontariato e organizzazioni non
lucrative di utilità sociale che documentino comprovata esperienza;
b) associazioni di volontariato, associazioni senza fini di lucro e di utilità sociale, organizzazioni sindacali,
che abbiano maturato competenze specifiche in materia di molestie morali e psico-fisiche nell’ambiente di
lavoro e organizzazioni datoriali di categoria, che operino in regione e che si avvalgano o collaborino con
personale qualificato con pluriennale e documentata competenza nella materia.
2. I progetti di cui al comma 1 possono prevedere l’attivazione di appositi centri di sostegno e di aiuto nei
confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, denominati «Punti di Ascolto».
3. I Punti di Ascolto sono accreditati dall’Amministrazione regionale sulla base di un Regolamento , sentita
la Commissione consiliare competente, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge.
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Art. 3
(Punti di Ascolto)
1. I Punti di Ascolto istituiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, devono garantire la presenza di personale
con le qualifiche professionali di cui al comma 4, mantenere rapporti costanti con le strutture pubbliche competenti
in materia di prevenzione e sicurezza sul posto di lavoro e con l’I.N.A.I.L., fornire ogni utile informazione
alla Commissione regionale per le politiche attive del lavoro integrata in materia di molestie morali e
psico-fisiche sul lavoro, di cui all’articolo 4.
2. I Punti di Ascolto svolgono le seguenti attività:
a) effettuano colloqui con le lavoratrici e i lavoratori in condizioni di disagio al fine di verificare l’eventuale
sussistenza di una situazione di malessere psico-fisico della lavoratrice o del lavoratore, legata a molestie
o altre forme di pressione psicologica, di cui la lavoratrice o il lavoratore lamenta di essere oggetto, riservando
particolare attenzione alle situazioni verificatesi in contesti in cui si siano evidenziati infortuni sul
lavoro;
b) promuovono l’organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento di operatrici e operatori qualificati
per affrontare problematiche di disagio psico-fisico sul luogo di lavoro;
c) forniscono all’Osservatorio regionale sul mercato del lavoro, di cui all’articolo 3 della legge regionale 11
dicembre 2003, n. 20 (Interventi di politica attiva del lavoro in situazioni di grave difficoltà ocupazionale),
ogni rilevazione utile all’analisi del fenomeno in regione.
3. I Punti di Ascolto nello svolgimento della loro attività possono avvalersi dell’apporto di esperti, anche
in rapporto di convenzione.
4. Presso ogni singola Azienda sanitaria, nell’ambito dei rispettivi S.P.S.A.L., è istituito un Punto di
Ascolto e assistenza, per le lavoratrici e i lavoratori, composto almeno dal seguente personale, dipendente
dell’Azienda sanitaria o in convenzione all’uopo stipulata dall’Azienda sanitaria medesima:
a) un medico specialista in medicina del lavoro;
b) un medico specialista in medicina legale;
c) uno psicologo o medico specialista in psichiatria;
d) un giuslavorista esperto in materia di lavoro.

Art. 4
(Azioni contro molestie morali e psico-fisiche sul lavoro
della Commissione regionale per le politiche attive del lavoro)
1. La Commissione regionale per le politiche attive del lavoro, di cui all’articolo 2 quater della legge regionale
14 gennaio 1998, n. 1 (Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi
all’impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale), svolge le seguenti
funzioni contro le molestie morali e psico-fisiche sul lavoro:
a) esamina e valuta i progetti di cui all’articolo 2 da ammettere a finanziamento regionale;
b) promuove studi e ricerche sul fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche sul luogo di lavoro, analisi
delle sue molteplici espressioni, anche alla luce della letteratura scientifica con i migliori livelli di evidenza,
della recente giurisprudenza e delle esperienze maturate in altri Paesi;
c) promuove campagne di informazione e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica, anche in collaborazione
con enti, istituzioni e associazioni no profit;
d) propone programmi di formazione delle operatrici e degli operatori dei Punti di Ascolto, nonché dei lavoratori
dipendenti, dei dirigenti e delle parti sociali, responsabili degli uffici del personale delle aziende
pubbliche e private;
e) effettua consulenze nei confronti degli organi regionali e di soggetti pubblici e privati che intendano adottare
progetti o sviluppare iniziative di prevenzione.
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2. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Commissione regionale per le politiche attive del lavoro
è integrata dai seguenti componenti:
a) il direttore centrale competente in materia di lavoro o suo delegato;
b) il direttore centrale competente in materia di sanità o suo delegato;
c) la Presidente della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna o sua delegata;
d) il Difensore civico o suo delegato;
e) un rappresentante della Direzione regionale del lavoro-sede periferica del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali;
f) un medico del lavoro, un sociologo, uno psicologo o psicoterapeuta del lavoro, un avvocato giuslavorista
scelti dall’Amministrazione regionale nell’ ambito del personale dipendente del Servizio sanitario regionale
e dei nominativi forniti dai rispettivi ordini o associazioni professionali.
3. La Commissione regionale per le politiche attive del lavoro integrata in materia di molestie morali e
psico-fisiche sul lavoro può costituire al suo interno gruppi di lavoro per la trattazione di specifiche problematiche.

Art. 5
(Funzioni dell’Osservatorio regionale sul mercato del lavoro.
Modifiche dell’articolo 3 della legge regionale 20/2003)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 20/2003 è inserito il seguente:
«1 bis. L’Osservatorio svolge altresì, in base agli indirizzi forniti dalla Commissione regionale per le politiche
attive del lavoro integrata ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7, attività
dirette a migliorare la conoscenza delle problematiche che concorrono a determinare il fenomeno delle
molestie morali e psico-fisiche sul luogo di lavoro e a definire idonee misure di prevenzione del medesimo.».
2. Al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 20/2003, dopo la lettera g), sono aggiunte le seguenti:
«g bis) effettua studi e ricerche sul fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche sul luogo di lavoro, anche
alla luce della letteratura scientifica con i migliori livelli di evidenza, della recente giurisprudenza e delle
esperienze maturate in altri Paesi;
g ter) raccoglie i dati inerenti i casi trattati dai Punti di Ascolto e dai Punti di Ascolto e assistenza previsti
dalla normativa regionale in materia di informazione, prevenzione e tutela dalle molestie morali e psico-fisiche
nell’ambiente di lavoro;
g quater) effettua studi di possibili correlazioni con gli infortuni sul lavoro.».
3. Al comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 20/2003, dopo le parole «comma 2» sono inserite le
seguenti: «, lettere da a) a g),».
4. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 20/2003 è aggiunto il seguente:
«3 bis. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettere da g bis) a g quater), l’Osservatorio può avvalersi
dell’apporto di esperti e della collaborazione di centri di ricerca pubblici e privati, nonché del personale
esperto di cui si possono avvalere, anche in rapporto di convenzione, i Punti di Ascolto previsti dalla normativa
regionale in materia di molestie morali e psico-fisiche nell’ambiente di lavoro.».

Art. 6
(Finanziamenti regionali)
1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta
dell’Assessore regionale competente in materia di lavoro, sentita la Commissione consiliare competente, che
si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta, approva il Regolamento per il finanziamento dei progetti di cui
all’articolo 2, indicando le modalità di attuazione e i criteri, tra i quali quelli riguardanti i progetti di cui
all’articolo 2, comma 1, che prevedano anche l’attivazione di Punti di Ascolto.
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2. Gli adempimenti connessi all’attuazione degli interventi sono demandati al direttore centrale competente
in materia di lavoro.

Art. 7
(Clausola valutativa)
1. Con cadenza biennale, la Giunta regionale, avvalendosi dell’Osservatorio regionale sul mercato del lavoro,
informa il Consiglio regionale sull’attuazione della legge e sui risultati ottenuti al fine di prevenire e
contrastare il fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche nell’ambiente di lavoro.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Giunta regionale presenta alla competente Commissione consiliare una relazione
nella quale in modo documentato si illustrano:
a) quali interventi sono stati realizzati sul territorio regionale e quali risultati qualitativi hanno raggiunto;
b) in che misura i lavoratori si sono rivolti ai Punti di Ascolto e quali sono i risultati delle rilevazioni sulle
percezioni e atteggiamenti prevalenti tra lavoratori e datori di lavoro sul fenomeno delle molestie morali e
psico-fisiche nell’ambiente di lavoro;
c) quale è stato il grado di attività e collaborazione dei soggetti, che intervengono sulla materia, considerati
dalla presente legge.

Art. 8
(Norma finanziaria)
1. Per gli interventi previsti dall’articolo 2 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2005 a carico
dell’unità previsionale di base 9.2.320.1.2972 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per
gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 3002 (2.1.142.2.08.02) che si
istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio n. 208 - Lavoro -
con la denominazione «Interventi regionali contro le molestie morali e psico-fisiche sul lavoro».
2. All’onere di 100.000 euro derivante dal comma 1, si provvede mediante storno di pari importo
dall’unità previsionale di base 1.3.320.1.1899 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per
gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 8550 del documento tecnico allegato
ai bilanci medesimi, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa per
l’anno 2005.
3. Le spese relative al funzionamento della Commissione regionale per le politiche attive del lavoro integrata
in materia di molestie sul lavoro, di cui all’articolo 4, fanno carico all’unità previsionale di base
52.2.320.1.2969 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio
per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 5012 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
4. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 3 della legge regionale 20/2003, come integrato
dall’articolo 5, fanno carico all’unità previsionale di base 9.2.320.1.2972 dello stato di previsione della spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo
8007 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osserarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 8 aprile 2005

ILLY

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