| COSA PREVEDE IL NOSTRO ORDINAMENTO GIURIDICO | ||
| La
Costituzione italiana, la prima, nella scala gerarchica, delle fonti previste dal nostro ordinamento giuridico: |
art. 3 - La persona umana ha
diritto al suo pieno sviluppo e all’effettiva partecipazione,
assieme a tutti i lavoratori, all’organizzazione politica,
economica e sociale del Paese. Al fine di favorire tale possibilità qualsiasi ostacolo deve essere rimosso sia di ordine economico che sociale che in concreto possa limitare la piena libertà e l’eguaglianza tra i cittadini. art.35 – Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme. art.41 – Qualsiasi attività economica non può svolgersi se in contrasto con l’utilità sociale, se reca danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. |
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| Nel Codice Civile: | art. 2043 –
E’ obbligato al risarcimento del danno, chiunque pone in
essere un
fatto, doloso o colposo, che comporta un danno ad altri non
giustificato. art.2087 – L’imprenditore deve adottare per lo svolgimento della sua attività le misure necessaria a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori in base alla particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica. art.2103 – Il lavoratore non può essere in nessun caso trasferito se non per provate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Egli deve essere adibito alla mansione per la quale è stato assunto, o alla mansione superiore avendola acquisita. art.2697 – Per far valere in giudizio un diritto occorre che la persona provi i fatti che ne costituiscono il fondamento. Lo stesso nel caso di prova dell’inefficacia dei fatti, di modifica od estinzione dei diritti. |
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| Nel Codice Penale: |
art.582
–
Pena della reclusione per chiunque procura volontariamente una
lesione personale dalla quale si verifica una malattia del corpo o
della mente. art.583 – Le lesioni di cui all’articolo precedente possono essere gravi o gravissime. L’intensità influisce sulla pena aumentando gli anni di reclusione. art.589 – Pena della reclusione per colui che procura la morte di una persona per colpa. La pena è maggiore se il fatto si crea anche a causa della violazione delle norme di prevenzione sugli infortuni sul lavoro. art.590 - Pena della reclusione per colui che procura delle lesioni ad una persona per colpa. La pena è maggiore se il fatto si crea anche a causa della violazione delle norme di prevenzione sugli infortuni sul lavoro. Il procedimento è d’ufficio e non a seguito di denuncia della parte offesa, nei soli casi di violazione delle norme di prevenzione sugli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale. |
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| Nel D.Lgs. 626/94 |
art.3 – Il datore
è tenuto
al rispetto delle misure generali di tutela per la protezione della
salute e sicurezza dei lavoratori. Tra queste troviamo il rispetto
dei principi ergonomici dei posti di lavoro, la scelta delle
attrezzature e dei metodi di lavoro e produzione,
l’attenuazione
del lavoro monotono e ripetitivo. art.4 – Il datore deve, pena la sanzione penale, adottare le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori. art.5 - Ogni lavoratore è soggetto a responsabilità penale nel prendersi cura di sé e della sicurezza e salute delle altre persone presenti sul luogo di lavoro sulle quali possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni. |
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| Nel D.Lgs. 38/00: | art.13 – Il lavoratore è tutelato da una assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali che ricomprende anche il danno biologico quale lesione all’integrità psico-fisica del lavoratore valutata da parte del medico legale. La quota d’indennizzo non dipende dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato. | |
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